[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per la esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1934 - Anno XII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini

[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo vigente dal 17 gennaio 1934

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1934-01-03;6~art2 · fonte del testo