[1]Il prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in esecuzione della presente legge, al regolamento dei rapporti fra i comuni di Pescolanciano e di Chiauci.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo vigente dal 16 maggio 1935
