[1]Le piante organiche del personale, dei comuni di Bra e di Sanfre' saranno stabilite dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli gia' stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Bra e di Pocapaglia o da quella del comune di Sanfre' all'entrata in vigore del R. decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1171.

[2]Il personale attualmente in servizio presso il comune di Bra non potra' essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 11 aprile 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI

[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 8 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-04-11;338~art2 · fonte del testo