Gli organici del comune di Serravalle Langhe e del ricostituito comune di Cerreto Langhe saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. Al personale gia' in servizio presso il comune di Serravalle Langhe, che sara' inquadrato nell'organico del Comune ricostituito, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Testo vigente dal 23 giugno 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-30;357~art2 · fonte del testo