I periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo accreditato sulle posizioni assicurative di cui al precedente articolo 1 e quella di entrata in vigore della presente legge, non coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.

Testo vigente dal 16 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;181~art2 · fonte su Normattiva