Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge. Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facolta' di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. La facolta' di cui al primo comma puo' essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o piu' gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 841/1988

    Questione inammissibile
    21 luglio 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, n…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 9 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali · Art. 2 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 184/1987

    Questione infondata
    22 maggio 1987

    Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 29 del 1979 descrivono e disciplinano situazioni diverse come tali non suscettibili di scrutinio alla stregua dell'art. 3 Cost. Invero l'art. 1 concerne esclusivamente i lavoratori iscritti a forme assicurative sostitutive dell'assicurazione INPS e consente la ricongiunzione presso l'INPS di assicurazioni ne` in tutto ne` in parte gestite dall'istituto, laddove l'art. 2 ha per destinatari lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione generale obbligatoria per invalidita` e vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, che e` gestita dall'INPS. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 7 febbraio 1979 n. 29, in riferimento all'art. 3 Cost.)

    Art. 3 cost. · Art. 1 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali · Art. 2 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;29~art1 · fonte su Normattiva