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All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, e' aggiunto il seguente capoverso: "Il personale stesso sara' inquadrato tenendo conto della complessiva anzianita' di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento e sara' assegnato nel grado corrispondente e con l'anzianita' di grado come se avesse percorso tutta la carriera nel ruolo degli insegnanti delle scuole".

Testo in vigore dal 11 ottobre 1950 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1950-08-21;822~artunico · fonte del testo