Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, aumentata con l'articolo 35 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' ulteriormente aumentata di lire 10.000 milioni. I lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, possono essere affidati in concessione all'ordinario diocesano competente per territorio. In ogni progetto e' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti. Il collaudo delle opere e' effettuato a cura dello Stato.

Testo vigente dal 22 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;546~art11 · fonte su Normattiva