Art. 179
[1]Programma degli interventi
[2]Art. 1, L. n. 619/1952. Al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella E allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, si provvede:
- a)col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;
- b)con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unita' edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;
- c)con la costruzione di borgate rurali nel quadro delle finalita' previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale; secondo le indicazioni contenute nei programmi redatti e approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge 17 maggio 1952, n. 619 concernente il risanamento dei rioni "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 299, con i decreti interministeriali 19 settembre 1952, numero 2980 e 11 settembre 1953, n. 5036.
[3]Art. 1, L. n. 126/1967. Al fine di completare il risanamento dei rioni "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, e' autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate negli articoli 181 lettera a) e 182 del presente testo unico, nonche' per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dal presente capo. L'importo suindicato e' stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'art. 193 nonche' le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi. Per il completamento delle opere gia' intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi" e' autorizzata, altresi', la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva