Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977 per provvedere nelle zone dei Friuli-Venezia Giulia colpite dai terremoto dei 1976:

  • a)quanto a lire 25.000 milioni, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977, e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979, alla ricostruzione, riparazione e riattamento, a cura dell'Amministrazione militare, di immobili, impianti ed altre infrastrutture militari;
  • b)quanto a lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977 alla ricostituzione ed al ripristino di mezzi e scorte impiegati nell'opera di soccorso dell'Amministrazione militare. Con la legge di approvazione del bilancio degli anni 1978 e successivi potranno essere autorizzate ulteriori spese per detta ricostituzione e ripristino, per un complessivo volume non superiore a lire 8.000 milioni.

Testo vigente dal 22 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;546~art13 · fonte su Normattiva