Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorita' per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalita' ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 3, sono altresi' assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
