Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia dovra' determinare i titolari delle unita' immobiliari distrutte o danneggiate, tali risultanti alla data del danno, e la composizione del rispettivo nucleo familiare. Coloro che abbiano ricostruito o riparato l'abitazione con il contributo di cui al precedente articolo 2, n. 3), lettera a), dovranno riconsegnare l'alloggio provvisorio ad essi eventualmente assegnato, non oltre la data del collaudo dell'abitazione ripristinata.

Testo vigente dal 22 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;546~art6 · fonte su Normattiva