I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che, entro il 31 agosto 1986, abbiano avanzato, nei modi previsti dall'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 gennaio 1985, n. 6, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, richieste di disponibilita', previo comando alla Regione, del personale indicato dalle medesime leggi regionali, potranno ampliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria dotazione organica, con apposita e motivata deliberazione consiliare da sottoporre unicamente al controllo del competente comitato, in ragione della meta' - calcolata per difetto - delle richieste formulate e per le qualifiche ritenute piu' idonee alla necessita' da soddisfare. Per altro, qualora sia stata chiesta una sola unita' lavorativa, l'ampliamento della dotazione organica potra' venire disposto per un posto. Ai posti di nuova istituzione potra' accedere, a domanda, solamente il personale anzidetto, il quale transitera' nel ruolo organico dei comuni di cui al comma 1, conseguendo subito la stabilita' mediante formale provvedimento consiliare di nomina, a seguito di atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata dai consigli dei comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei dipendenti locali interessati. I posti che si renderanno per tal modo vacanti saranno contestualmente coperti, in via prioritaria, secondo la previsione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 giugno 1983, n. 57, ovvero, ove cio' non risultasse fattibile, in tutto o in parte, mediante pubblico concorso. Il termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' prorogato al 31 dicembre 1988. Alla disciplina del procedimento occorrente per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, la regione Friuli-Venezia Giulia provvedera' con apposita legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art17 · fonte su Normattiva