Allorche' sara' stabilita la pigione dovuta allo Stato per i locali di proprieta' demaniale adibiti a sede della corte d'appello di Bari, del tribunale di Forli' e della pretura unificata di Roma, il contributo stabilito nel precedente articolo 1 in favore degli stessi comuni sara' corrispondentemente aumentato di pari importo con decreto interministeriale da emanarsi dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.

Testo vigente dal 25 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-29;345~art2 · fonte su Normattiva