Istituzione del giudice di pace

Art. 14 — Locali, attrezzature e servizi degli uffici del Giudice di Pace

Gli uffici del Giudice di Pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art14 · fonte su Normattiva