Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Testo vigente dal 24 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-23;136~art19 · fonte su Normattiva