Il Governo e' autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di testi unici, nei quali dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

Testo vigente dal 15 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-14;240~art2 · fonte su Normattiva