All'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma sono soppresse le parole "fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista" e dopo le parole "30 marzo 1957, n. 361", sono aggiunte le altre "e successive modificazioni";
  • b)sono soppressi il secondo e terzo comma.

Testo vigente dal 24 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-23;136~art3 · fonte su Normattiva