L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio della gestione, facendo risultare le attivita' e le passivita', nonche' i proventi e le spese. In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alla Gestione gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziare della stessa, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di amministrazione.

Testo vigente dal 2 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art13 · fonte su Normattiva