Spetta al Comitato:

  • 1)vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
  • 2)decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;
  • 3)formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
  • 4)esaminare i bilanci annuali della Gestione;
  • 5)dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attivita' della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • 6)dare parere sulla misura dei contributi.

Testo vigente dal 2 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art12 · fonte su Normattiva