La riduzione della ferma di leva prevista dall'articolo 1 sara' attuata gradatamente come segue: Esercito e Aeronautica: 17 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963; 16 e 15 mesi per i militari incorporati rispettivamente negli anni 1964 e 1965 e successivi. Marina: 26 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963; 25 e 24 mesi per i militari incorporati rispettivamente negli anni 1964 e 1965 e successivi.

Testo vigente dal 9 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;164~art2 · fonte del testo