All'articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' aggiunto il seguente comma: "Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento".

Testo vigente dal 20 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;233~artunico · fonte del testo