All'art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' aggiunto il seguente comma: "A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 26 aprile 1957
