All'art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' aggiunto il seguente comma: "A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni".

Testo vigente dal 26 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-22;221~artunico · fonte del testo