Il comma 4 dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, e' abrogato. Alla minore entrata di lire 8 milioni annue per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Testo vigente dal 3 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;413~art14 · fonte su Normattiva