Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, e' trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari. Le autorita' portuali o, in mancanza, il Fondo gestione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ai fini della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "Segrate-Lacchiarella" sono soppresse. L'interporto "Marcianise-Nola", di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unita'. Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonche' quelle previste al comma 3 del citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacita' di spesa. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalita' e le procedure di cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e' assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione e' subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali.

Testo vigente dal 3 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;413~art9 · fonte su Normattiva