Al fini del risanamento del sistema idroviario padanoveneto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Con uno o piu' decreti il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, previa intesa con le regioni interessate, alla definizione e localizzazione degli interventi nonche' alla ripartizione delle relative risorse sentiti gli enti locali interessati. Le regioni, nei limiti delle risorse attribuite, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie. Lo schema di decreto di cui al comma 1, prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
Testo vigente dal 3 dicembre 1998
