I contributi di cui agli articoli 2, 6 e 7 della citata legge n. 234 del 1989 si considerano erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 16 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-31;431~art5 · fonte su Normattiva