Ai fini di quanto previsto dal comma 2 e' autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle province, ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di lire 910 miliardi, di cui 90 miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni e 10 miliardi alle comunita' montane. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 e' assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92. I relativi programmi predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.
Testo vigente dal 16 agosto 1989
