Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1- ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sulla base di un programma da definirsi con riferimento all'anno 1989, e' autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa annua di lire 4 miliardi per i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo dai soggetti previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Alle province autonome di Trento e di Bolzano e' trasferita, rispettivamente, la quota dell'1,425 e dell'1,61 per cento della predetta autorizzazione di spesa.
Testo vigente dal 16 agosto 1989
