Art. 1
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In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1972, n. 42, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' sono iscritte la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1975, la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1977, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1978, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1979, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1980 e la somma di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1981. Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, cosi' come modificati dalla presente legge.
Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
