Art. 13
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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
