Art. 2
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Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e' cosi' modificato: "Tale indennita' non dovra' essere in ogni caso superiore a 80.000 lire a capo". Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e' cosi' modificato: "Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 15.000 a capo".
Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
