Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
All'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, viene aggiunto il seguente comma: "Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanita' per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2. Le province autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori".
Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
