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L'articolo 102 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' sostituito dal seguente: "Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento. Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformita' del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:

  • a)isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;
  • b)marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;
  • c)disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;
  • d)divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto puo' essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purche' bollito o comunque risanato;
  • e)divieto di monta. I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti. Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi. I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla".

Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-31;124~art8 · fonte su Normattiva