Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' sostituito dal seguente: "5. L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 4 e' assegnato in ragione del 35 per cento al Registro italiano navale, del 10 per cento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - e del 50 per cento al fine di incentivare la produttivita' del personale civile, compreso quello con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti e della navigazione, settore navigazione". Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, pari a lire 100.000 milioni nell'anno 1997, 250.000 milioni nell'anno 1998 e 400.000 milioni nell'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-31;261~art9 · fonte su Normattiva