In relazione alla concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132. Per gli interventi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale e della ricerca nel settore navale, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti d'impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualita', comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno.

Testo vigente dal 7 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-31;261~art8 · fonte su Normattiva