Art. 5 — Norme sul personale
Ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivantigli dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario, anche avanzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' di enti pubblici, anche economici, per un numero massimo di venti unita' disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza. Delle commissioni di cui all'articolo 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, possono far parte funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo vigente dal 3 gennaio 1992
