Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero

Art. 4 — Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero

E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero. La Commissione:

  • a)propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
  • b)esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
  • c)formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunita' italiane;
  • d)collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;
  • e)predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.

Testo vigente dal 29 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art4 · fonte su Normattiva