Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero
Art. 4 — Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero
E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero. La Commissione:
- a)propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
- b)esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- c)formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunita' italiane;
- d)collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;
- e)predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.
Testo vigente dal 29 dicembre 1990
