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[1]Il Consiglio nazionale delle corporazioni e' chiamato a dare pareri sulle particolari seguenti materie:
[2]1° attuazione ed integrazione dei principi contenuti nella Carta del lavoro secondo gli sviluppi del sistema corporativo e le esigenze della produzione nazionale;
[3]2° proposte di legge ed emanazione di norme ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, quando abbiano ad oggetto la disciplina della produzione e del lavoro;
[4]3° tutela degli interessi di categoria per parte delle associazioni sindacali ed esercizio delle funzioni di interesse pubblico loro delegate dallo Stato a norma della dichiarazione III della Carta del lavoro;
[5]4° attivita' assistenziale delle associazioni sindacali, a sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e della dichiarazione VIII della Carta del lavoro, esercitata direttamente o a mezzo di enti che operano sotto la loro vigilanza e controllo, con particolare riguardo alla osservanza dei principi contenuti nella legislazione sindacale e nella Carta del lavoro circa l'iniziativa privata e la liberta' di gestione delle aziende;
[6]5° attivita' degli organi ed istituti corporativi ai fini dell'incremento, del coordinamento e del perfezionamento della produzione, della cultura e dell'arte nazionale, ai sensi dell'art. 44, lettera b), del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e delle dichiarazioni VI e VIII della Carta del lavoro;
[7]6° rapporti fra le diverse associazioni sindacali, enti loro complementari, organi ed istituti corporativi nell'esercizio delle attivita' indicate nel precedente paragrafo;
[8]7° coordinamento dell'attivita' assistenziale demandata alle associazioni sindacali con quella delle Opere nazionali a termini dell'art. 19 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130, e con quella delle altre Opere assistenziali, promosse o svolte da enti parastatali o dal Partito Nazionale Fascista o da privati;
[9]8° questioni relative all'inquadramento sindacale delle varie categorie professionali;
[10]9° riconoscimento delle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563; revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 9 della legge stessa e revoca della delega, fatta, coi decreti di riconoscimento, alle associazioni sindacali di grado superiore per l'esercizio della vigilanza e tutela sulle associazioni di grado inferiore a norma del primo capoverso dell'art. 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
[11]10° autorizzazione al riconoscimento di altre Confederazioni nazionali oltre quelle previste dall'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
[12]11° ricorsi presentati in ultima istanza al Ministro delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contro il rifiuto di ammissione in una associazione legalmente riconosciuta o contro l'espulsione o altra forma di esclusione da questa, e ricorsi contro il rifiuto d'ammissione di una associazione di grado inferiore in una associazione di grado superiore e contro l'esclusione di una associazione di grado inferiore da una di grado superiore ai sensi dell'art. 33 del Regio decreto succitato;
[13]12° direttive per la formazione dei bilanci delle associazioni sindacali;
[14]13° coordinamento regionale e nazionale del collocamento dei prestatori d'opera ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, pei fini comuni a varie categorie di attivita' e in luogo delle corporazioni non costituite;
[15]14° costituzione delle singole corporazioni ai sensi dell'art. 42 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
[16]15° propaganda scientifica e popolare dei principi informatori dell'ordinamento corporativo;
[17]16° disciplina delle contribuzioni sindacali.
[18]In generale, il Consiglio nazionale delle corporazioni puo' essere chiamato a dar parere su qualsiasi questione che interessi la produzione nazionale. Il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni non puo', tuttavia, sostituire quello degli altri organi consultivi dello Stato, normalmente competenti, quando quest'ultimo sia obbligatorio a norma di legge.
[19]La richiesta del parere al Consiglio nazionale delle corporazioni e' obbligatoria:
- a)nelle materie indicate al paragrafo 9, in sostituzione del parere del Consiglio di Stato prescritto dalle disposizioni di legge ivi richiamate, che restano in tal senso modificate;
- b)nelle materie indicate al paragrafo 10;
- e)nelle materie indicate al paragrafo 11, quando si tratti di ricorsi contro i rifiuti di ammissione o contro le esclusioni di associazioni di grado inferiore rispetto a quelle di grado superiore;
- d)nelle materie indicate al paragrafo 14.
[20]In questi casi il parere e' sempre espresso dell'assemblea generale.
Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943
