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[1]Le associazioni sindacali di categoria, previa autorizzazione - a norma degli statuti - delle Federazioni o Confederazioni cui aderiscono, possono, ove le vigenti leggi non dispongano altrimenti, chiedere al Consiglio nazionale delle corporazioni la facolta' di determinare le tariffe per le prestazioni professionali dei propri rappresentati e di emanare regolamenti professionali con carattere obbligatorie per tutti gli appartenenti alla categoria.

[2]La facolta' e' conferita dal Consiglio nazionale delle corporazioni, riunito in assemblea generale, su proposta della sezione o sottosezione competente.

[3]Le tariffe ed i regolamenti, autorizzati nei modi suddetti, sono sottoposti alla ratifica del Ministro per le corporazioni e diventano esecutivi con la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni, effettuata a richiesta delle associazioni interessate.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art11 · fonte del testo