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[1]Con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, possono essere conferiti alle singole sezioni o sottosezioni del Consiglio le attribuzioni e i poteri propri delle Corporazioni contemplate dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in confronto del corrispondente ramo di produzione o di categorie d'imprese che vi appartengano, eccezion fatta, comunque, di quelle categorie d'imprese per le quali la Corporazione sia stata gia' costituita.
[2]In tal caso, tuttavia, le funzioni conciliative, contemplate dall'art. 17 primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 44 lettera a) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, vengono riservate al Ministero delle corporazioni che le esercita nei modi stabiliti dal successivo art. 19.
Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943
