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Fanno parte del Comitato corporativo centrale, oltre il Ministro per le corporazioni, il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, i Sottosegretari di Stato alle corporazioni, i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione od un'arte, il presidente dell'Ente nazionale della cooperazione, il presidente del Patronato nazionale di assistenza sociale e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art16 · fonte del testo