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[1]Alle riunioni dei vari organi del Consiglio hanno facolta' di partecipare, con l'autorizzazione del Capo del Governo, i Ministri o i Sottosegretari di Stato dei Dicasteri interessati all'oggetto delle discussioni. Possono anche esservi chiamati, con provvedimento del presidente, i direttori generali dei Dicasteri medesimi.

[2]In seno al Consiglio possono essere altresi' chiamati, con le forme e pei fini stabiliti dal regolamento, dei consultori tecnici e i rappresentanti di associazioni sindacali di categoria.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art17 · fonte del testo