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[1]Alle riunioni dei vari organi del Consiglio hanno facolta' di partecipare, con l'autorizzazione del Capo del Governo, i Ministri o i Sottosegretari di Stato dei Dicasteri interessati all'oggetto delle discussioni. Possono anche esservi chiamati, con provvedimento del presidente, i direttori generali dei Dicasteri medesimi.
[2]In seno al Consiglio possono essere altresi' chiamati, con le forme e pei fini stabiliti dal regolamento, dei consultori tecnici e i rappresentanti di associazioni sindacali di categoria.
Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943
