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Il Capo del Governo puo' invitare ad assistere alle Sedute dei vari organi del Consiglio, in qualita' di osservatori, i rappresentanti di organizzazioni permanenti internazionali, cui l'Italia partecipi a mezzo di delegazioni nominate o autorizzate dal Governo del Re.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art18 · fonte del testo