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Le funzioni di conciliazione delle controversie sindacali, demandate alle Corporazioni ai sensi dell'art. 17, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, quando dette Corporazioni non siano costituite, sono esercitate direttamente dal Ministero delle corporazioni. L'esperimento del tentativo di conciliazione, presso il Ministero, dopo quello effettuato dalle competenti Confederazioni sindacali, e', nel caso suddetto, obbligatorio agli effetti previsti dal ricordato art. 17.
Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943
