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[1]Sulle materie gia' sottoposte al parere delle sezioni e dello Commissioni speciali permanenti puo' essere sempre sentita l'assemblea generale.
[2]Le norme formate e gli accordi ratificati dalle sezioni ai sensi dell'art. 12 sono comunicati, prima di ogni altro provvedimento, all'assemblea generale, che puo' fare i rilievi di forma e di merito che ritenga opportuni.
Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943
