Riforma del diritto di famiglia
Art. 105
L'articolo 253 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 253 - Inammissibilita' del riconoscimento. - In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
