L'articolo 238 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 238 - Atto di nascita conforme al possesso di stato. - Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. Parimenti non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art94 · fonte su Normattiva