L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 264 - Impugnazione da parte del riconosciuto. - Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato d'interdizione per infermita' di mente, impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art112 · fonte su Normattiva