Art. 112
L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 264 - Impugnazione da parte del riconosciuto. - Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato d'interdizione per infermita' di mente, impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
