Art. 125
L'articolo 284 del codice civile e' sostituito tal seguente: "Art. 284 - Legittimazione per provvedimento del giudice. - La legittimazione puo' essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:
- 1)che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'eta' indicata nel quinto comma dell'articolo 250;
- 2)che per il genitore vi sia l'impossibilita' o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
- 3)che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente e' unito in matrimonio e non e' legalmente separato;
- 4)che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio e' minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia gia' riconosciuto. La legittimazione puo' essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta' superiore ai sedici anni".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
